Statuto

Statuto Comitato MaremmaViva ETS

Art. 1

È costituito il Comitato denominato “MAREMMAVIVA – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “MAREMMAVIVA ETS”.

Il Comitato è disciplinato dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto non previsto, dal Codice civile.

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) repertorio 176677.

Art. 2 - Sede

Il Comitato ha sede nel Comune di Capalbio. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Finalità civiche e di utilità sociale

Il Comitato è apartitico, apolitico e non ha scopo di lucro.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

• tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio; diffondere, a beneficio del territorio, la cultura della conservazione dell’ambiente, del paesaggio, della natura e delle sue risorse, della biodiversità;

• protezione e valorizzazione del patrimonio naturale;

• promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e della sua economia agricola, culturale, turistico/residenziale e artigianale, promuovendo le azioni necessarie di carattere istituzionale, formativo e legale;

• tutelare e valorizzare il territorio come patrimonio dei suoi cittadini e di quanti vi risiedono stabilmente e vi trascorrono il loro tempo libero, in considerazione del grande valore storico, culturale ed ambientale che esso riveste, con l’espressa finalità di sostenere la conservazione dell’identità paesaggistica, della qualità della vita, del rispetto degli insediamenti umani di qualità, delle specie animali e vegetali e dell’ambiente;

• educazione ambientale;

• promozione della cultura della sostenibilità;

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

• promozione della legalità e della partecipazione civica;

• tutelare, valorizzare e promuovere gli aspetti sociali, culturali ed economici legati alle tramandate vocazioni naturali del territorio, anche contrastando le iniziative che arrecano nocumento alla integrità del predetto, tutelando gli usi civici ed i bei collettivi in generale.

Art. 4 - Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Comitato potrà ex art. 5 lett. e, f, g, h, i, k del D.Lgs. 117/2017:

promuovere azioni di tutela ambientale e paesaggistica (art. 5 lett. e) e f));

partecipare ai procedimenti amministrativi, anche attraverso attività di acceso agli atti e in ragione delle previsioni della convenzione di Aarhus del 1998 (art. 5 lett. e) e f));

promuovere o sostenere iniziative giudiziarie di tutela ambientale (art. 5 lett. e) e f));

organizzare convegni, incontri, campagne informative (art. 5 lett.d) e i));

collaborare con enti pubblici e privati (art. 5 lett.e), f) e i));

stipulare convenzioni, partecipare a bandi pubblici e eurounitari anche in associazione con altri enti pubblici e privati (art. 5 lett.e), f) e i));

svolgere attività di formazione, realizzando convegno e eventi (art. 5 lett. e9 e i);

svolgere formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale per avvicinare giovani (bambini e ragazzi) alle problematiche di tutela e conservazione della natura, dei beni paesaggistici e culturali, con particolare attenzione e coinvolgimento di ragazzi in situazione di disagio (art. 5 lett. h).

Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Il Comitato può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Per il conseguimento dei propri scopi, il Comitato può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate.

Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie.

Art. 6 - Soci

Possono aderire persone fisiche ed enti che condividano le finalità associative.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, può essere previsto il pagamento di una quota di adesione al Comitato secondo le previsioni dettate dal Consiglio direttivo ratificate dall’Assemblea.

L’eventuale esclusione deve essere motivata e può essere impugnata davanti all’Assemblea.

I soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Comitato:

• Assemblea dei Soci

• Consiglio Direttivo

• Presidente

• Organo di controllo (se obbligatorio ai sensi di legge)

Art. 8 - Assemblea

L’Assemblea è sovrana.

Delibera su: nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; approvazione bilancio; modifiche statutarie; scioglimento; ogni altra materia di competenza.

Tutti i soci sono convocati una volta all’anno dal Presidente in Assemblea Ordinaria. La convocazione avviene tramite messaggistica elettronica. L’assemblea può essere convocata anche a domanda firmata da almeno 1/3 dei soci. Perché l’assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente, in proprio o per delega almeno un terzo più uno dei soci. Trascorsa mezz’ora l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione e si ritiene valida quale che sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci partecipanti all’assemblea.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, in prima convocazione l’assemblea è validamente convocata con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative allo scioglimento del Comitato e alla devoluzione del patrimonio, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea può essere tenuta mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all’intervento ed all’espressione del diritto di voto. In tale caso, l’assemblea si reputa tenuta nel luogo in cui si trova anche il solo soggetto verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

È composto da 8 a 15 membri, compresi il Presidente, eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre esercizi.

L’assemblea provvederà alla sostituzione dei componenti del Direttivo in caso di loro dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa.

Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Alla prima convocazione provvede alla nomina del Presidente e, su proposta di questi del Vicepresidente, tra i suoi membri.

Il Direttivo può assegnare particolari incarichi ai suoi membri, per assicurare maggiore funzionalità del Comitato.

Il Presidente potrà avvalersi, qualora il bilancio lo consenta, della prestazione onerosa di professionisti o collaboratori temporanei, determinandone i compensi o i rimborsi spese, riferendone al Direttivo alla prima riunione utile.

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta la presidenza ne ravvisi l’opportunità ed almeno ogni sessanta giorni.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Direttivo o all’Assemblea, persone esterne allo stesso, senza diritto di voto.

Il Direttivo stabilisce, nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea, il programma delle attività sociali, e riferisce alla stessa assemblea sulle attività svolte.

All’Assemblea il Direttivo sottopone la relazione finanziaria e, per la relativa approvazione, il bilancio preventivo.

Il Direttivo ha la facoltà di eleggere a Presidente Onorario e a Vicepresidente Onorario, persone di particolare prestigio e competenza, che svolgono attività consultiva in sede di Consiglio Direttivo.

Per la validità delle sedute del Direttivo occorre la presenza di almeno tre componenti.

In caso di parità dei voti è decisivo quello del Presidente. Il membro del Direttivo, che senza giustificato motivo abbia disertato le riunioni del Direttivo per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica e sostituito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute mediante mezzi di collegamento audio/video, purché sia assicurato ai partecipanti il diritto all’intervento ed all’espressione del diritto di voto. In tale caso, la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Direttivo può autorizzare il Presidente a collaborare con Enti, Fondazioni ed Associazioni di protezione ambientale riconosciute ex legge come Italia Nostra, WWF, FAI - anche nelle loro articolazioni territoriali - ed altre che perseguano analoghe finalità, anche se non riconosciute ex legge, a stipulare accordi e convenzioni tendenti ad ampliare il campo della presenza del Comitato e ad aderire ad iniziative - anche di carattere giudiziario - promosse dalle predette Associazioni, anche sotto forma di mero finanziamento.

Il Direttivo può altresì autorizzare il Presidente ad aderire, anche sotto forma di mero finanziamento, ad iniziative - anche di carattere giudiziario - di tutela ambientale promosse da persone fisiche e giuridiche oltre che da pubbliche amministrazioni, con le quali ultime il Comitato potrà collaborare per la soluzione delle problematiche connesse al territorio, mediante una partecipazione diretta al procedimento amministrativo.

Il Direttivo decade se si dimettono i 2/3 dei componenti. Il Presidente, convoca un’Assemblea Straordinaria, per procedere alla formazione del nuovo Direttivo.

Art. 10 - Presidente

Rappresenta legalmente il Comitato.

Il Presidente può prendere decisioni nell’ambito delle direttive generali e dei programmi fissati dal Direttivo, salvo poi far ratificare i provvedimenti nella prima riunione utile del Direttivo.

Sovrintende alle operazioni amministrative, può aprire e gestire conti correnti bancari o postali intestati al Comitato, può conferire procure e in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o in caso di impedimento di quest’ultimo, da un membro del Direttivo da lui nominato, che ne assume i poteri.

Art. 11– Organo di controllo e Revisione legale dei conti

La nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

In caso di Organo di Controllo collegiale lo stesso sarà composto da tre (3) membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, e da due (2) supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Collegio.

L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.

L’Organo di Controllo è tenuto a riunirsi almeno una volta l’anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

All’Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il compenso dell’Organo di Controllo sarà stabilito all’atto della sua nomina.

Qualora la revisione legale dei conti non sia stata affidata all’Organo di Controllo, ovvero ove obbligatorio per legge, l’Assemblea nominerà un Revisore Legale che dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dura in carica tre (3) esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso del Revisore Legale sarà stabilito all’atto della sua nomina.

Art. 12 - Bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio salvo gli aggiustamenti necessari per il primo anno d’attività, e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese occorrenti per il suo funzionamento il Comitato provvede:

a) con le quote dei soci;

b) con i contributi individuali o di Enti pubblici o privati;

c) con la partecipazione a bandi pubblici o privati anche dell’Unione europea;

d) con i proventi di iniziative occasionali.

Il bilancio è redatto secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo predispone, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 13 - Volontari

Il Comitato si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute.

Art. 14 - Modifiche statutarie

Qualsiasi modifica dello statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Generale secondo le modalità indicate al precedente art. 8 del presente statuto.

15 - Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale secondo le modalità indicate al precedente art. 8 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere dell’Ufficio RUNTS, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

16 - Disposizioni finali.

Per tutto quello non espressamente previsto dallo statuto, si applicano le norme del codice del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e dal Codice civile.

 

Capalbio, 14 marzo 2026

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